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Cuba Facile

Globestar

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    cocoloco
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    00 10/07/2019 15:56
    Un'amica cubana ha inviato un bagaglio non accompagnato con Globestar
    Tra le cose inviate vi era una valigia

    Ritirato l'invio se n'é tornata tranquillamente a casa dove... sorpresa [SM=g27993] [SM=g27991]

    Dalla valigia mancavano varie cose (scarpe, ecc...)

    Manco a dirlo a Cuba dicono di non saperne niente e non poter far nulla [SM=g27994]

    Secondo voi... Globestar deve in qualche modo rispondere per l'accaduto? [SM=g27985]
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    cocoloco
    Post: 10.154
    Sesso: Maschile
    00 10/07/2019 16:07
    Termini e condizioni
    Globestar Srl offre una garanzia di rimborso a seconda che siano soddisfatte le seguenti condizioni :

    la documentazione di spedizione (incluse le etichette) sia stata completata correttamente e il pacco in questione rechi le etichette di carta prodotte usando le soluzioni di spedizione on-line “Globestar “;
    ogni altra documentazione richiesta dal Paese di origine o destinazione, o da ogni Paese di transito, sia stata preparata in maniera completa e accurata e sia stata allegata al pacco;
    nel caso sia applicabile, il pacco rechi un’etichetta di instradamento di consegna il sabato (per destinazioni per le quali è disponibile questo servizio);
    la spedizione sia stata presentata a Globestar entro o prima dell’ora dell’ultimo ritiro specificato da Globestar per una consegna garantita;
    il cliente abbia notificato la richiesta a Globestar per iscritto o per telefono entro 15 giorni dalla data della consegna programmata e abbia indicato a GLOBESTAR il nome e l’indirizzo del destinatario, la data della spedizione, il peso del pacco e il numero di ricerca GLOBESTAR;
    Globestar non si ritene responsabile per gli invii di effetti fragili ( vasi , tv , piatti bicchieri e simili )
    In caso di spedizioni per le quali non sia stato pagato, da parte del mittente, entro i termini concordati, l’importo stabilito o tale importo sia stato pagato solo parzialmente, la Globestar srl, non procederà a dare seguito alla spedizione anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 1460 c.c
    In tal caso, le spese relative al deposito e allo stoccaggio della merce saranno poste a carico del mittente e quantificate in euro 1,00 (uno/00) al giorno per ciascun pacco.
    Decorsi 30 (trenta) giorni dall’affidamento, senza che sia stato effettuato il pagamento della spedizione e senza che la merce sia stata ritirata, il mittente perderà ogni diritto sulla stessa.
    La merce non reclamata verrà, quindi, sottoposta a distruzione senza ulteriore obbligo di comunicazione da parte di Globestar srl.
    La garanzia non si applica quando il ritardo nella consegna dipende dal fatto che il pacco non soddisfa le restrizioni e condizioni del servizio esposte nelle Condizioni Generali di Trasporto di GLOBESTAR, da eventi che sfuggono al controllo di GLOBESTAR (forza maggiore) o a causa di una sospensione del trasporto o per l’esercizio di un diritto di pegno in accordo con i termini e le condizioni di GLOBESTAR.

    Inoltre, GLOBESTAR si riserva il diritto, a sua sola discrezione, di rifiutare una richiesta di credito o rimborso delle spese di spedizione per un pacco che non sia accompagnato da smart label – ovvero un’etichetta prodotta utilizzando le soluzioni di spedizione on line di Globestar – e dalle opportune informazioni di dettaglio sul pacco (PLD), nel momento in cui viene affidato, come definito nella Guida all’utilizzo dei servizi.

    Responsabilità: Ove siano applicabili le norme stabilite dalla Convenzione di Varsavia o dalla Convenzione CMR o altre norme nazionali che attuino tali convenzioni (qui di seguito indicate come “Norme Convenzionali”) o se e nella misura in cui siano applicabili altre disposizioni imperative nazionali, la responsabilità di GLOBESTAR sarà regolata e limitata ai sensi di tali norme.

    Ove le Norme Convenzionali o altre disposizioni nazionali imperative non siano applicabili, GLOBESTAR sarà responsabile soltanto per non aver agito con ragionevole attenzione e competenza e la sua responsabilità sarà regolata esclusivamente dalle presenti condizioni e (salvo il caso di lesioni personali o morte) tale responsabilità sarà limitata ai danni provati non eccedenti il maggiore dei seguenti importi: 130 CHF per spedizione in Svizzera e 85 EUR per spedizione in Italia, o 8,33 Diritti Speciali di Prelievo (DSP) ogni chilogrammo della merce interessata, o in alternativa al valore massimo importabile, secondo le norme doganali, per la destinazione scelta e che il cliente indica al momento della prenotazione

    www.globestarsrl.com/it/condizioni/
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    cocoloco
    Post: 10.154
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    00 10/07/2019 16:15
    Re:

    Convenzione CMR



    www.fog.it/convenzioni/italiano/cmr-1956-1978.htm


    La responsabilità del vettore – Convenzione Internazionale C.M.R.

    La regolamentazione dei trasporti internazionali di merci su strada è contenuta nella Convention relative au contract de trasport interntional de marchandises par route: per semplicità denominata C-M-R.

    La responsabilità del vettore – Convenzione Internazionale C.M.R.
    Ambito di applicazione
    La Convenzione CMR si applica a “ogni contratto per il trasporto a titolo oneroso di merci su strada per mezzo di veicoli indipendentemente dal domicilio e dalla cittadinanza delle parti, quando il luogo di ricevimento della merce e il luogo previsto per la riconsegna indicati nel contratto sono situati in due Paesi diversi, di cui almeno uno sia Parte della Convenzione”.

    Il trasporto deve, ai sensi della Convenzione di Ginevra, aver ad oggetto «marchandises», ovvero entità materiali qualificabili come merci e diverse da:

    bagaglio accessorio ad un contratto di trasporto di persone.
    ai trasporti effettuati in base a convenzioni postali internazionali;
    ai trasporti funebri;
    ai traslochi
    È certamente sottoposto alla CMR, il trasporto internazionale cumulativo, ovvero quel trasporto che, nell'esecuzione di un solo contratto, viene eseguito da più vettori stradali successivi con o senza "rottura di carico".

    L'art. 2 della CMR disciplina specificatamente tale ipotesi di trasporti misti o assistititi (strada-mare, strada-ferrovia) differenziandone la disciplina a seconda che vi sia o meno “rottura del carico”.

    Se infatti la merce non viene scaricata dal mezzo stradale a sua volta trasportato su diverso mezzo di trasporto (es. Traghetti o carri ferroviari), e quindi non c'è “rottura del carico”, troverà applicazione la CMR;
    nel caso in cui, al contrario, le cose vengano scaricate e ricaricate su mezzo diverso da quello stradale, si avrà "rottura del carico"e conseguentemente l'inapplicabilità della Convenzione stradale.

    Responsabilità del vettore per perdita o avaria merci
    La responsabilità del vettore è espressamente disciplinata dall’art. 17 della Convenzione, che regolamenta in maniera uniforme le principali ipotesi:


    non riconsegni le cose oggetto di trasporto (perdita totale);
    le consegni solo in parte (perdita parziale);
    le consegni in condizioni deteriorate rispetto alla condizione iniziale di consegna delle merci stesse (avaria),
    Premessa indispensabile alla trattazione della materia è la circostanza che, con la presa in carico delle merci senza riserve, il vettore assume, conseguentemente, il dovere di tenere indenne le merci stesse da perdita totale o parziale, da avarie suscettibili di palesarsi nel lasso temporale intercorrente tra il ricevimento della merce e la riconsegna nonché da ritardo nella riconsegna.

    La convezione stabilisce che nel caso il vettore causi un danno alla merce per dolo o colpa a lui imputabili, questi non potrà avvalersi delle disposizioni che escludono o limitano la sua responsabilità (argomenti che tratteremo nel paragrafo successivo) ma sarà tenuto al risarcimento integrale del valore della merce.

    Qualora non vi sia dolo o colpa il risarcimento è:

    calcolato in base al valore della merce nel luogo e nel tempo in cui il vettore l’ha ricevuta
    ma non può superare 8,33 DSP (Diritti speciali di prelievo) per ogni chilogrammo di merce mancante, in mancanza di speciali dichiarazioni del mittente (effettuate prima della conclusione del contratto in modo da permettere al vettore di preventivare e concludere un contratto di assicurazione merci)
    .
    Il d.s.p è una valuta di conto coordinata dal FMI (Fondo Monetario internazionale) il cui valore è ricavato da un paniere di valute nazionali. Ad oggi il dsp comprende il Dollaro americano, l’Euro, lo Yen giapponese e la Sterlina Britannica. al 30 novembre 2015 anche il renminbi cinese è entrato a far parte del paniere di valute; la decisione sarà effettiva dal 1º ottobre del 2016. La quotazione è giornalmente visibile sul sito del fondo monetario internazionale.

    Perdita parziale o avaria
    apparente il destinatario deve effettuare immediatamente le riserve al vettore.
    avaria occulta il destinatari è tenuto a contestare al vettore le riserve entro 7 giorni dalla riconsegna in forma scritta.
    Responsabilità ritardo riconsegna merci destinatario o perdita totale
    Nel concetto di perdita viene ricompreso anche il ritardo indefinito nella riconsegna.

    La merce infatti può essere considerata perduta quando non sia stata riconsegnata entro trenta giorni dalla scadenza del termine di resa convenuto o, nel caso in cui non sia stato stabilito un termine, entro sessanta giorni dal ricevimento della merce da parte del vettore. L’equiparazione del ritardo alla perdita totale, tuttavia, non si verifica automaticamente come conseguenza del suddetto ritardo.

    Il risarcimento per ritardo non può superare il prezzo del trasporto.

    Qualora dal ritardo derivi anche un’avaria della merce questa verrà risarcita come sopra indicato e l’avente diritto si attivi al fine di contestare tale fattispecie si applicheranno le responsabilità indicato nei punti 1 e 2.

    Esonero Responsabilità vettore
    Come precedentemente indicato, il vettore è responsabile, con onere della prova a suo carico della perdita totale o parziale, dell’avaria o del ritardo nella riconsegna verificatesi tra il momento del ricevimento della merce e quello della riconsegna al destinatario.

    Le cause di esonero di responsabilità possono esser:

    Carattere generale
    Cause di esonero conseguenza di fattispecie particolari
    Esonero carattere generale
    La colpa dell’avente diritto
    "Avente diritto" ricomprende ogni parte contrattuale che sia, o sia stata, «avente diritto» alla riconsegna. Per «avente diritto» devono pertanto intendersi sia il mittente che il destinatario, nonché i loro dipendenti o mandatari. Tra gli atti o le omissioni dell’avente diritto sono ricompresi, ad esempio:

    la redazione inesatta della lettera di vettura;
    il rilascio di documenti insufficienti;
    l’indicazione di un indirizzo errato;
    lo stivaggio difettoso;
    l’ordine di sospensione del trasporto su ordine del mittente e la scaricazione difettosa ad opera del destinatario.
    Risulta chiaro che per definire tale soggetto siano di fondamentale importanza i termini di resa pattuiti (INCOTERMS).

    Ordine dell’avente diritto non dipendente da colpa del vettore
    Esempio: Il vettore non può essere considerato responsabile dell’avaria delle cose trasportate se la stessa, ad esempio, è la conseguenza delle erronee istruzioni in ordine alla regolamentazione della temperatura del veicolo frigorifero utilizzato per il trasporto.

    Vizio proprio della merce
    Al fine di proseguire l’esempio sopra esposto, qualora la merce prima della partenza non avesse la corretta temperatura

    Insufficienza di imballaggio
    Fatti del tutto inevitabili o circostanze che il vettore non poteva evitare ed alle cui conseguenze non poteva ovviare
    Ad ogni modo, rientrano pacificamente nella casistica della causa esonerativa di cui trattasi, anche se la tipizzazione dei casi è tutt’altro che esaustiva ed agevole:

    l’incidente stradale verificatosi senza colpa
    l’incendio doloso, se il vettore aveva assunto ogni possibile precauzione
    Cause di esonero conseguenza di fattispecie particolari
    L’impiego di veicoli aperti e senza tendone, quando tale impiego è tato previsto espressamente e menzionato nella lettera di vettura.
    Mancanza o stato difettoso dell’imballaggio per le merci soggette per loro natura a cali o avarie quando non sono imballate o sono imballate difettosamente. L’insufficienza di imballaggio deve essere contestata prima della consegna.
    Trattamento, caricamento, stivamento o scaricamento della merce a cura del mittente o del destinatario o delle persone che agiscono per conto del mittente o del destinatario.
    Natura di talune merci che, per cause inerenti alla loro stessa natura, sono soggette a perdita totale o parziale, od avaria, specialmente per rottura, ruggine, deterioramento interno e
    spontaneo, essicazione, colatura, calo naturale o azione di parassiti e dei roditori
    Trasporto di animali vivi.
    Prescrizione
    La convenzione CMR prevede tre ipotesi di prescrizione. La prescrizione decorre:

    Nel caso di perdita parziale, avaria o ritardo dal giorno in cui la merce è stata riconsegnata.
    Nel caso di perdita totale dal trentesimo giorno dopo la scadenza del termine, dal sessantesimo giorno dal ricevimento merce.
    In tutti gli altri casi, dal terzo mese dalla data di conclusione del contratto di trasporto.
    Il reclamo scritto sospende la prescrizione fino al giorno in cui il vettore lo respinge per iscritto.




    Convenzione di Varsavia



    www.fog.it/convenzioni/italiano/varsavia-l%27aja.htm





    [Modificato da cocoloco 10/07/2019 16:22]
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    cocoloco
    Post: 10.154
    Sesso: Maschile
    00 10/07/2019 16:27
    Le valutazioni dei DSP in rapporto alle principali monete sono consultabili sul sito del Fondo Monetario Internazionale, aggiornato quotidianamente. (*oggi, 1 DSP = 1.13 Euro)

    www.imf.org/external/np/fin/data/param_rms_mth.aspx

    Limiti per le diverse modalità di trasporto internazionale:

    Trasporto marittimo
    2 DSP al kg. oppure 666,67 DSP per “package” o “unit”, ossia un collo individuale (il container si considera un package) e “unit” è l’unità di nolo (es. un metro lineare di rotabili).
    La scelta tra i due limiti spetta al danneggiato.

    Trasporto terrestre
    8,33 DSP al kg. (Convenzione CMR).
    Nota nella prassi “brutalmente” quasi tutti gli operatori fanno un conto di 10 Euro al kg. contrapposti ad 1 Euro al kg. del trasporto nazionale su gomma.

    Trasporto ferroviario internazionale
    16,66 DSP al kg. (Convenzione Cotif/CIM).

    Trasporto aereo internazionale
    17 DSP al kg. (Convenzione di Varsavia).
    Nel trasporto aereo internazionale regolato dalla Convenzione di Montreal il limite è stato aumentato a 19 DSP, a far data dal 30 dicembre 2009.
    [Modificato da cocoloco 10/07/2019 16:30]
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    cocoloco
    Post: 10.154
    Sesso: Maschile
    00 10/07/2019 17:43
    cocoloco, 10/07/2019 16.27:



    Limiti per le diverse modalità di trasporto internazionale:



    Trasporto terrestre
    8,33 DSP al kg
    . (Convenzione CMR).
    Nota nella prassi “brutalmente” quasi tutti gli operatori fanno un conto di 10 Euro al kg.


    Trasporto aereo internazionale
    17 DSP al kg
    . (Convenzione di Varsavia).
    Nel trasporto aereo internazionale regolato dalla Convenzione di Montreal il limite è stato aumentato a 19 DSP, a far data dal 30 dicembre 2009.



    Gli invi effettuati con Globestar hanno un primo trasposto terreste (raccolta merce a domicilio) e poi il trasporto aereo internazionale (consegna a Cuba)
    Chissà come si calcola [SM=g27985] [SM=g27992]

    In ogni caso, a quanto pare, siamo su rimborsi di 10-20 €/Kg... una caxxata in confronto al valore della merce sparita [SM=g27997]



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    bonvys
    Post: 921
    Città: LUCCA
    Età: 71
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    00 11/07/2019 08:55
    Re:
    cocoloco, 10/07/2019 17.43:



    Gli invi effettuati con Globestar hanno un primo trasposto terreste (raccolta merce a domicilio) e poi il trasporto aereo internazionale (consegna a Cuba)
    Chissà come si calcola [SM=g27985] [SM=g27992]

    In ogni caso, a quanto pare, siamo su rimborsi di 10-20 €/Kg... una caxxata in confronto al valore della merce sparita [SM=g27997]






    Ti hanno perso qualcosa?


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    cocoloco
    Post: 10.154
    Sesso: Maschile
    00 11/07/2019 09:21
    Re: Re:
    bonvys, 11/07/2019 08:55:



    Ti hanno perso qualcosa?






    Non a me ma ad un'amica che adesso si trova a Cuba e mi ha chiesto aiuto per questo problema

    Dalla valigia che ha inviato con Globestar come "equipaje no acompañado" mancavano varie cose

    Conosci casoi simili? C'é speranza di ottenere un risarcimento?



    PS ho inviato una mail a Globestar pero non hanno ancora risposto


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    bonvys
    Post: 921
    Città: LUCCA
    Età: 71
    Sesso: Maschile
    00 11/07/2019 09:31
    Re: Re: Re:
    cocoloco, 11/07/2019 09.21:




    Non a me ma ad un'amica che adesso si trova a Cuba e mi ha chiesto aiuto per questo problema

    Dalla valigia che ha inviato con Globestar come "equipaje no acompañado" mancavano varie cose

    Conosci casoi simili? C'é speranza di ottenere un risarcimento?



    PS ho inviato una mail a Globestar pero non hanno ancora risposto





    No però credo che avere un risarcimento non sarà semplice, poiché trattasi di furto sicuramente la tua amica dovrà fare una denuncia alle autorità competenti, da allegare poi alla pratica di reclamo/rimborso. Probabilmente richiederanno anche alcune foto dove si possa vedere/capire come abbiano aperto la valigia per rubare (e credo sarà difficile che le abbia tali foto). Magari potrebbero chiedere scontrini/ricevute della merce rubata, per poterne capire il valore. Poi con tutta la documentazione richiesta sarà la compagnia assicurativa convenzionata con globestar che valuterà se e quanto risarcire.


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    cocoloco
    Post: 10.154
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    00 11/07/2019 09:53
    Re: Re: Re: Re:
    bonvys, 11/07/2019 09:31:



    No però credo che avere un risarcimento non sarà semplice, poiché trattasi di furto sicuramente la tua amica dovrà fare una denuncia alle autorità competenti, da allegare poi alla pratica di reclamo/rimborso. Probabilmente richiederanno anche alcune foto dove si possa vedere/capire come abbiano aperto la valigia per rubare (e credo sarà difficile che le abbia tali foto). Magari potrebbero chiedere scontrini/ricevute della merce rubata, per poterne capire il valore. Poi con tutta la documentazione richiesta sarà la compagnia assicurativa convenzionata con globestar che valuterà se e quanto risarcire.



    Credo anch'io che non sarà semplice ottenere un risarcimento [SM=g27992]

    Da quanto mi ha spiegato, si he accorta che mancavano cose dalla valigia solo una volta arrivata a casa. La valigia era chiusa con un lucchetto e non presentava evidenti segni di forzatura. Quindi non ha fatto foto

    Ha segnalato il caso chiamando lo stesso numero dal quale era stata avvisata che poteva ritirare l'invio (probabilmente un corrispondente di Globestar a Holguin)... ma non ha sporto denuncia ala polizia

    Le fatture d'acquisto delle merci sparite non sarebbe un problema...

    cmq, a quanto pare, in base alle citate convenzioni avrebbe diritto ad un rimborso. Non compensa il reale valore degli oggetti spariti... peró in qualche modo piú essere utile a far porre maggiore attenzione sul controllo delle spedizioni [SM=g27992]

    Moltissime persone, anche amici del forum, spediscono con Globestar... credo sia utile capire cosa si puó fare in casi del genere [SM=g27988]




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    GUGUMARINO
    Post: 185
    Città: RIMINI
    Età: 49
    Sesso: Maschile
    00 13/07/2019 21:05
    a me successo un po di anni fa.ho lasciato stare.

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    cocoloco
    Post: 10.154
    Sesso: Maschile
    00 14/07/2019 07:44
    Re:
    GUGUMARINO, 13/07/2019 21:05:

    a me successo un po di anni fa.ho lasciato stare.



    avevi almeno segnalato il caso?


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    cocoloco
    Post: 10.154
    Sesso: Maschile
    00 19/12/2020 10:52
    SAVERIO CICCARONE
    Amministratore della società

    FABRIZIO FIASCHETTI
    Amministratore della società

    GIANCARLO FIASCHETTI
    Amministratore della società


    Indirizzo
    VIA PASSO BUOLE 216
    FIUMICINO , ROMA, 00054 Italia
    Telefono +39 0689534841

    Descrizione dell'azienda
    GLOBESTAR SRL si trova a FIUMICINO, ROMA, Italia e fa parte del settore operativo aeroportuale.
    GLOBESTAR genera vendite per 2,62 milioni di dollari (USD). Ci sono 4 aziende nella famiglia aziendale GLOBESTAR SRL.


    Operazioni aeroportuali
    Settore Servizi di trasporto
    Servizi del terminal dell'aeroporto
    Magazzino e stoccaggio generale
    Organizzazione del trasporto merci
    Vedi tutti i settori

    Incorporato 2009


    ************

    Globestar Italia
    Via A.G. Eiffel, 100, Commercity N39
    00148 Roma

    Tel: +39 06 89534841
    Fax: +39 06 99268267
    PI/CF:10675511009

    Globestar Spain
    CALLE MALAGA 5, NAVE 15
    28343 VALDEMORO MADRID

    Tel: +34 911436895
    Fax: +34 960800174

    Globestar Belgio
    Tel: +32 28082715
    Fax: +34 960800174

    Globestar Panama
    Calle José Dominador Basan
    local #02. Zona Libre de Colón
    telefono: +507 4398211 4398271 65610822
    RUC: 155591678-2-2015

    Globestar Russia
    Pokrovka Street, 40 (OFF. 1G)
    Moscù, Russia, 105064
    Tel: +7 4959972627

    Globestar FLORIDA (USA)
    7344 nw 8th st Miami, Fl 33126
    TEL +1 3055042800 – +1 (786) 660-6154


    Email:
    infoglobestar@gmail.com
    info@globestarsrl.com
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    cocoloco
    Post: 10.154
    Sesso: Maschile
    00 21/12/2020 13:02
    il calcolo della tariffa volumetrica si fa in questo modo:
    si moltiplicano le 3 misure dell'articolo (altezza x larghezza x profondità)
    il risultato ottenuto lo divide per 6000
    al risultato ottenuto si sottrae il peso reale dell' articolo
    il risultato si moltiplica per 3.50€
    Cosí si ottiene la tariffa volumetrica da pagare in supplemento a quella per il peso
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    Roberto Ramberti
    Post: 1.107
    Sesso: Maschile
    00 21/12/2020 18:32
    Vi ricordate lo spedizioniere marittimo di Livorno, che aveva una cubana che faceva spamming in giro su FB e Forum per allamare boccaloni e convincerli a fare groupage con container ed altro?

    Operava anche in Spagna ...

    SARDELLI LOGISTIC
    AND FORWARDING ITALIA Italia Matteo Sardelli

    Sembra che sia saltato lasciando una marea di clienti fregati, senza spedizione mai restituita/consegnata e soldi inculati.

    Ha iniziato facendo proprio come Globestar ora che ritarda di mesi le spedizioni. 🙁😓😔

    [Modificato da Roberto Ramberti 21/12/2020 18:40]
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    cocoloco
    Post: 10.154
    Sesso: Maschile
    00 21/12/2020 18:43
    Re:
    Roberto Ramberti, 21/12/2020 18:32:

    Vi ricordate lo spedizioniere marittimo di Livorno, che aveva una cubana che faceva spamming in giro su FB e Forum per allamare boccaloni e convincerli a fare groupage con container ed altro?

    Operava anche in Spagna ...

    Sembra che sia saltato lasciando una marea di clienti fregati, senza spedizione mai restituita/consegnata e soldi inculati.

    Ha iniziato facendo proprio come Globestar ora che ritarda di mesi le spedizioni. 🙁😓😔




    Ricordo le proposte di groupage ed é vero che Globestar sta ritardando notevolmente le spedizioni. Secondo loro é dovuto alla mancanza di voli diretti dall'Italia nonostante tutti i voli che partono dalla Spagna e con cui hanno sempre spedito gran parte delle merci

    Cmq Globestar é divenuta negli anni una grande compagnia con un fatturato importante. Credo che adesso piú che mai la gente stia spedendo merci di ogni genere a Cuba. Perché mai dovrebbe fallire? [SM=g27993]


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    cocoloco
    Post: 10.154
    Sesso: Maschile
    00 30/03/2022 16:15
    Globestar

    Nueva tarifa para envios a Cuba !
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    De Lunes a Sabado de 09.00 a 13:00 y de 14:00 a 18:00
    Italia +390689534841
    Espana +34911436895


    Cambio tariffe
    Globestar informa che le nuove tariffe includono i costi di consegna manipolazione e dogana, il destinatario non dovrà pagare nulla a Cuba salvo eventuali tasse doganali se previste.Per info contattare nostro call center.


    Simulazione dell'invio di un pacchetto di 1,5Kg di miscellanea. Consegnato a domicilio con Correo de Cuba. Prezzo 37.60€ 😏

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    cocoloco
    Post: 10.154
    Sesso: Maschile
    00 06/05/2022 16:34
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    cocoloco
    Post: 10.154
    Sesso: Maschile
    00 11/06/2022 14:37
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    enmanuel
    Post: 441
    Città: MILANO
    Età: 52
    Sesso: Maschile
    00 12/06/2022 20:54
    Son più cari, ma son più veloci.

    2 mesi fa fatta una spedizione ed è arrivatutto a camaguey in un mesetto o poco più.
    Ah, camaguey presso i correos di appartenenza dei destinatari.
    Non più all'aereoporto
    [Modificato da enmanuel 12/06/2022 20:55]
    .

    Rev.............nte, Emanuele
    Patria o muerte, venceremos!!! y abajo de la cama nos meteremos...
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    cocoloco
    Post: 10.154
    Sesso: Maschile
    00 12/06/2022 21:24
    Re:
    enmanuel, 12/06/2022 20:54:

    Son più cari, ma son più veloci.

    2 mesi fa fatta una spedizione ed è arrivatutto a camaguey in un mesetto o poco più.
    Ah, camaguey presso i correos di appartenenza dei destinatari.
    Non più all'aereoporto



    erano pacchi da 1,5Kg o cose piú pesanti?


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